21/10/2022

Accesso concorso docenti con 24, 30 o 60 CFU fino al 2024: come funziona

Con la riforma del reclutamento dei docenti cambiano i requisiti di accesso al concorso per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria e, fino al 2024, per partecipare occorre aver conseguito 24, 30 o 60 CFU. Dal 2025, invece, ciò non sarà più possibile. Terminata la fase transitoria prevista per agevolare il passaggio alla nuova normativa, si potrà accedere ai concorsi per insegnanti solo avendo conseguito un percorso abilitante da 60 crediti formativi universitari.

A partire dal 2022, con l’entrata in vigore della riforma del reclutamento docenti, sono cambiate, infatti, le regole su come diventare insegnante. Il nuovo regolamento riguarda, in particolare, le modalità di accesso all’insegnamento di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Tra le principali novità introdotte dalla nuova normativa c’è, appunto, una nuova modalità di accesso ai concorsi scuola per docenti.

Da quest’anno, per partecipare al concorso per l’immissione in ruolo su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria, occorre possedere non solo il titolo di studio necessario per la classe di concorso richiesta, ma anche aver conseguito l’abilitazione. Per conseguirla, occorre frequentare un apposito percorso universitario e accademico che consente di acquisire 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA).

Tuttavia, per facilitare la transizione al nuovo sistema di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, è stato previsto un periodo di transizione, fino al 31 dicembre 2024. Fino al termine della fase transitoria del nuovo percorso per diventare insegnanti,  possono partecipare al concorso a cattedra gli aspiranti in possesso del titolo di studio di accesso e di uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso per insegnanti secondo il previgente ordinamento, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
  • 30 CFU (o CFA) del percorso universitario e accademico per conseguire l’abilitazione, purché in parte derivati da tirocinio diretto;
  • 60 CFU/CFA del percorso abilitante, di cui almeno 10 di area pedagogica e almeno 10 di tirocinio diretto.

Dunque, in sostanza, fino al 31 dicembre 2024 si può partecipare ai concorsi per insegnare nelle scuole medie e superiori con 24, 30 o 60 CFU, mentre dal 2025 l’accesso alla procedura concorsuale è subordinato al conseguimento dell’abilitazione con 60 CFU.

Vediamo ora le differenze tra chi accede con più o meno crediti.

In base al numero di crediti posseduti dagli aspiranti, cambia l’iter per l’immissione in ruolo dopo la procedura concorsuale. Con i 60 CFU si accede direttamente al contratto a tempo indeterminato e al periodo di formazione e prova della durata di un anno per la conferma in ruolo, mentre con 24 CFU e con 30 CFU occorre prima superare ulteriori step. Ecco nel dettaglio cosa succede a chi supera il concorso a seconda dei CFU di accesso:

per gli aspiranti che hanno conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 il percorso prevede

  • – assunzione a tempo determinato per un anno, durante il quale devono conseguire altri 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, e superare l’esame finale per conseguire l’abilitazione;
  • – assunzione a tempo indeterminato con svolgimento dell’anno di formazione e prova;
  • – superamento della prova finale e valutazione conclusiva per la conferma in ruolo;

per gli aspiranti in possesso di 30 CFU il percorso prevede

  • – supplenza annuale, durante la quale devono conseguire gli altri 30 CFU del percorso abilitante e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione;
  • – assunzione a tempo indeterminato con svolgimento del periodo di formazione e prova in servizio;
  • – superamento dell’esame finale e della valutazione conclusiva dell’anno di prova per la conferma in ruolo;

per gli aspiranti in possesso di 60 CFU il percorso prevede

  • – assunzione a tempo indeterminato per svolgere il percorso di formazione e prova;
  • – superamento della prova finale e valutazione conclusiva dell’anno di prova per la conferma in ruolo.

Si attende l’apposito decreto del Ministero dell’Istruzione che dovrà definire i percorsi da 30 e 60 CFU che saranno attivati dalle università. Il Ministero dovrà anche fare chiarezza su cosa accadrà per chi consegue i 24 CFU dopo il 31 ottobre 2022, considerando che si tratta anche di un requisito di accesso per i TFA, il cui bando è atteso in primavera.

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